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By Olivetta S I C T C Società Italiana Chirurgia Testa Collo
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Statuto ARTICOLO
1 E’ costituita la Società Italiana di Chirurgia TESTA –
COLLO, sigla S.I.C.T.C.. La società
senza fine di lucro, si propone di creare un raccordo scientifico tra le società
ed i gruppi di studi italiani e stranieri che svolgono attività di diagnostica
e di terapia sulle patologie della testa e del collo.La società ha l’obiettivo di elaborare studi scientifici
e protocolli raccordando in sede italiana ed internazionale tutte le esperienze
su tali patologie, di contribuire allo a sviluppo scientifico e didattico del
settore. La società è totalmente apolitica ed apartitica. ARTICOLO
2 La società ha sede a Napoli presso il dipartimento
d’Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell’Università di
Napoli Federico II alla Via Sergio Pansini n. 5, ed esplica la sua attività in
campo nazionale ed internazionale. ARTICOLO
3 La società ha durata fino al Dicembre 2050. ARTICOLO
4 Fanno parte della società i soci fondatori ed i soci
ordinari effettivi che ne fanno richiesta, nonché gli eventuali soci onorari.
Tutti i soci devono essere laureati in Medicina e
Chirurgia o in Odontoiatria, specialisti in Chirurgia Generale, chirurgia
Endocrina, Chirurgia Maxillo Facciale, neurochirurgia, Chirurgia Oncologica,
Chirurgia Plastica, Otorino laringoiatria, Oculistica, chirurgia Vascolare,
Odontoiatria, Endocrinologia, e/o che abbiano una documentata esperienza in tali
settori in ambienti universitari o ospedalieri.
Possono essere soci aderenti i laureati in medicina e
chirurgia ARTICOLO 5E’ istituita la figura del
socio onorario che è conferita dal Consiglio Direttivo, per proposta del
presidente, ad eminenti personalità italiane o straniere che si siano rese
particolarmente benemerite nel progresso della disciplina e la cui appartenenza
alla società conferisce onori e prestigio alla società stessa. ARTICOLO 6
L’ammissione di soci (onorari,
effettivi, aderenti) per proposta del Consiglio Direttivo, deve essere approvata
dall’assemblea, deve recare la firma di presentazione di almeno due soci
ordinari. ARTICOLO 7
Gli organi di gestione della società sono: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Segretario; Tesoriere; Presidente Onorario; Presidente eletto; Past President; Comitato dei poli di specializzazione; Soci onorari; ARTICOLO 8L’Assemblea dei soci, organo
sovrano della società, ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno. Indice le elezioni per il
Consiglio Direttivo che a sua volta elegge nel suo interno il Presidente, il
Presidente letto, i Vice Presidenti, Il Segretario il Tesoriere. Nella prima adunanza e/o in
mancanza del Presidente l’Assemblea è presieduta dal membro del Consiglio
Direttivo più anziano di età.Nell’Assemblea hanno diritto
al voto i soci in regola con l’iscrizione annuale.L’Assemblea può essere
ordinaria o straordinaria e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto
al voto: la lettera di convocazione deve essere inviata per posta e per fax a
tutti i soci almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea al domicilio
risultante dal libro dei soci. In lei vanno riportati
l’ordine del giorno per intero, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza
con specifica delle prima e seconda convocazione.L’assemblea in prima
convocazione elegge con votazione segreta del Consiglio Direttivo. Nomina inoltre tre revisori dei
conti e tre probiviri e, quando richiesto due scrutatori.
In caso di scioglimento della
società sarà nominato un comitato ristretto di tre soci che avranno il compito
di curare tutte le pratiche sociali ivi compreso il patrimonio. ARTICOLO 9Il Consiglio Direttivo è composto di 10 membri oltre che
di diritto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Presidente eletto,
dal Past President, e dagli eventuali soci onorari. Resta in carica per un biennio
ed è rieleggibile una sola volta. E’ convocato dal Segretario o
per richiesta di 5 membri del consiglio stesso. Lo presiede il Presidente o, in
sua assenza, il Consigliere più anziano di età. Esso compie ogni atto attinente
all’amministrazione ordinaria e straordinaria, pone in essere le deliberazioni
all’assemblea dei soci, decide il modo di attuazione dei fini istituzionali
della società, delibera l’ammissione dei soci da sottoporre a ratifica
dell’assemblea, cura i rapporti con altre organizzazioni ed istituzioni,
promuove la costituzione di eventuali comitati scientifici, corsi di
aggiornamento, di perfezionamento, premi e borse di studio, congressi ed ogni
altra iniziativa intesa a migliorare l’efficienza della società. Redige il bilancio preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Nomina i membri del comitato
polispecialistico uno per ciascuna delle specialità individuate all’articolo
3. Tali membri restano in carica per due anni, sono riconfermabili una sola
volta consecutiva. ARTICOLO 10Il Segretario provvede a rendere
operative le decisioni del <Consiglio Direttivo assicurandosi altresì della
legittimità amministrativa degli atti.
Riferisce all’assemblea dei soci sulle attività della
società di concerto con il Presidente, redige il rendiconto annuale della
situazione materiale e morale della società e redige i verbali dell’assemblea
dei soci e del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 11Il Tesoriere provvede alla
conservazione del patrimonio sociale e alla riscossione delle quote annuali,
redige il bilancio preventivo e consuntivo sottoponendoli annualmente al
Consiglio direttivo prima e all’assemblea dei soci poi.
Attua le disposizioni del
Consiglio Direttivo e tutto quanto concerne le attività patrimoniali e
finanziarie della società. ARTICOLO 12Il Presidente in carica promuove l’organizzazione della
società, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, assicura lo
svolgimento regolare delle iniziative sociali e rappresenta legalmente ed
istituzionalmente la società. Il Past President resta in
carica per un biennio nel Consiglio Direttivo. ARTICOLO 13 I revisori
dei conti nominati dall’assemblea durano in carica un biennio e sono
rieleggibili una sola volta. Essi esaminano il bilancio, costatano la regolarità
amministrativa formale ed inviano una loro relazione annuale al Consiglio
Direttivo, perché sia allegata al bilancio consuntivo. ARTICOLO
14 Il Consiglio del Probiviri su invito del Consiglio
Direttivo giudica su ogni controversia tra i soci, tra i soci e gli organi della
società e su quanto attiene all’osservanza della deontologia professionale. ARTICOLO
15 Il patrimonio della società è costituito dai contributi che saranno versati dai soci alla cassa, nonché dalle donazioni e dagli eventuali contributi di enti o privati. Al Consiglio Direttivo spetta ogni anno stabilire la quota sociale che ciascun socio dovrà versare nelle casse sociali. ARTICOLO
16 L’esclusione dei soci è prevista in ogni caso di morosità o di altre inadempienze in conformità dell’art. 24 del C.P.C. ARTICOLO
17 Per qualsiasi altra controversia è valida la legislazione giudiziaria in materia ed è di competenza del foro di Napoli.
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