By Olivetta

S I C T C Società Italiana Chirurgia Testa Collo

Consiglio Direttivo Statuto Soci Fondatori

Statuto

ARTICOLO 1

E’ costituita la Società Italiana di Chirurgia TESTA – COLLO, sigla S.I.C.T.C.. La società senza fine di lucro, si propone di creare un raccordo scientifico tra le società ed i gruppi di studi italiani e stranieri che svolgono attività di diagnostica e di terapia sulle patologie della testa e del collo.La società ha l’obiettivo di elaborare studi scientifici e protocolli raccordando in sede italiana ed internazionale tutte le esperienze su tali patologie, di contribuire allo a sviluppo scientifico e didattico del settore. La società è totalmente apolitica ed apartitica. 

ARTICOLO 2

La società ha sede a Napoli presso il dipartimento d’Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica dell’Università di Napoli Federico II alla Via Sergio Pansini n. 5, ed esplica la sua attività in campo nazionale ed internazionale. 

ARTICOLO 3

La società ha durata fino al Dicembre 2050. 

ARTICOLO 4

Fanno parte della società i soci fondatori ed i soci ordinari effettivi che ne fanno richiesta, nonché gli eventuali soci onorari. Tutti i soci devono essere laureati in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria, specialisti in Chirurgia Generale, chirurgia Endocrina, Chirurgia Maxillo Facciale, neurochirurgia, Chirurgia Oncologica, Chirurgia Plastica, Otorino laringoiatria, Oculistica, chirurgia Vascolare, Odontoiatria, Endocrinologia, e/o che abbiano una documentata esperienza in tali settori in ambienti universitari o ospedalieri. Possono essere soci aderenti i laureati in medicina e chirurgia 

ARTICOLO 5

E’ istituita la figura del socio onorario che è conferita dal Consiglio Direttivo, per proposta del presidente, ad eminenti personalità italiane o straniere che si siano rese particolarmente benemerite nel progresso della disciplina e la cui appartenenza alla società conferisce onori e prestigio alla società stessa. 

ARTICOLO 6

L’ammissione di soci (onorari, effettivi, aderenti) per proposta del Consiglio Direttivo, deve essere approvata dall’assemblea, deve recare la firma di presentazione di almeno due soci ordinari. 

ARTICOLO 7

Gli organi di gestione della società sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Segretario;

Tesoriere;

Presidente Onorario;

Presidente eletto;

Past President;

Comitato dei poli di specializzazione;

Soci onorari;

ARTICOLO 8

L’Assemblea dei soci, organo sovrano della società, ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta l’anno. Indice le elezioni per il Consiglio Direttivo che a sua volta elegge nel suo interno il Presidente, il Presidente letto, i Vice Presidenti, Il Segretario il Tesoriere. Nella prima adunanza e/o in mancanza del Presidente l’Assemblea è presieduta dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.Nell’Assemblea hanno diritto al voto i soci in regola con l’iscrizione annuale.L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto: la lettera di convocazione deve essere inviata per posta e per fax a tutti i soci almeno 20 giorni prima della data dell’assemblea al domicilio risultante dal libro dei soci. In lei vanno riportati l’ordine del giorno per intero, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza con specifica delle prima e seconda convocazione.L’assemblea in prima convocazione elegge con votazione segreta del Consiglio Direttivo. Nomina inoltre tre revisori dei conti e tre probiviri e, quando richiesto due scrutatori. In caso di scioglimento della società sarà nominato un comitato ristretto di tre soci che avranno il compito di curare tutte le pratiche sociali ivi compreso il patrimonio. 

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo è composto di 10 membri oltre che di diritto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Presidente eletto, dal Past President, e dagli eventuali soci onorari. Resta in carica per un biennio ed è rieleggibile una sola volta. E’ convocato dal Segretario o per richiesta di 5 membri del consiglio stesso. Lo presiede il Presidente o, in sua assenza, il Consigliere più anziano di età. Esso compie ogni atto attinente all’amministrazione ordinaria e straordinaria, pone in essere le deliberazioni all’assemblea dei soci, decide il modo di attuazione dei fini istituzionali della società, delibera l’ammissione dei soci da sottoporre a ratifica dell’assemblea, cura i rapporti con altre organizzazioni ed istituzioni, promuove la costituzione di eventuali comitati scientifici, corsi di aggiornamento, di perfezionamento, premi e borse di studio, congressi ed ogni altra iniziativa intesa a migliorare l’efficienza della società. Redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. Nomina i membri del comitato polispecialistico uno per ciascuna delle specialità individuate all’articolo 3. Tali membri restano in carica per due anni, sono riconfermabili una sola volta consecutiva. 

ARTICOLO 10

Il Segretario provvede a rendere operative le decisioni del <Consiglio Direttivo assicurandosi altresì della legittimità amministrativa degli atti. Riferisce all’assemblea dei soci sulle attività della società di concerto con il Presidente, redige il rendiconto annuale della situazione materiale e morale della società e redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 11

Il Tesoriere provvede alla conservazione del patrimonio sociale e alla riscossione delle quote annuali, redige il bilancio preventivo e consuntivo sottoponendoli annualmente al Consiglio direttivo prima e all’assemblea dei soci poi. Attua le disposizioni del Consiglio Direttivo e tutto quanto concerne le attività patrimoniali e finanziarie della società. 

ARTICOLO 12

Il Presidente in carica promuove l’organizzazione della società, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci, assicura lo svolgimento regolare delle iniziative sociali e rappresenta legalmente ed istituzionalmente la società. Il Past President resta in carica per un biennio nel Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 13

 I revisori dei conti nominati dall’assemblea durano in carica un biennio e sono rieleggibili una sola volta. Essi esaminano il bilancio, costatano la regolarità amministrativa formale ed inviano una loro relazione annuale al Consiglio Direttivo, perché sia allegata al bilancio consuntivo. 

ARTICOLO 14

Il Consiglio del Probiviri su invito del Consiglio Direttivo giudica su ogni controversia tra i soci, tra i soci e gli organi della società e su quanto attiene all’osservanza della deontologia professionale. 

ARTICOLO 15

Il patrimonio della società è costituito dai contributi che saranno versati dai soci alla cassa, nonché dalle donazioni e dagli eventuali contributi di enti o privati. Al Consiglio Direttivo spetta ogni anno stabilire la quota sociale che ciascun socio dovrà versare nelle casse sociali.

ARTICOLO 16

L’esclusione dei soci è prevista in ogni caso di morosità o di altre inadempienze in conformità dell’art. 24 del C.P.C.

ARTICOLO 17

Per qualsiasi altra controversia è valida la legislazione giudiziaria in materia ed è di competenza del foro di Napoli.